Rilascio di permessi di colloquio con i detenuti
Informazioni generali
I familiari delle persone detenute, in relazione a procedimenti penali instaurati dalla Procura di Como, nella fase delle indagini preliminari e fino all'esercizio dell'azione penale, possono chiedere di essere autorizzati al colloquio con il proprio congiunto in stato di detenzione. Dopo l'esercizio dell'azione penale la competenza al colloquio dei permessi di colloquio e dell'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale.
Ai sensi dell’art. 18 dell’Ordinamento Penitenziario hanno diritto a richiedere il permesso di colloquio i congiunti e i conviventi della persona in stato di detenzione.
E’ possibile richiedere il rilascio di un permesso PERMANENTE ( ossia valido per più visite), ORDINARIO (valido per una sola visita), oppure STRAORDINARIO (valido per una sola visita senza incidenza sul monte ore).
Normativa
Art. 18 Ordinamento Penitenziario.
Chi può richiederlo
Il certificato può essere richiesto:
- da parenti del soggetto in stato di detenzione
- da persone che convivevano con il soggetto detenuto prima della sua incarcerazione
- da persone che non sono parenti né conviventi del soggetto detenuto qualora apportino un’adeguata motivazione
In ogni caso non posso essere presenti al colloquio più di tre persone, fatta eccezione per l’eventuale presenza di bambini piccoli.
Casi particolari
I cittadini provenienti da paesi stranieri devono presentare la documentazione rilasciata dal Paese di origine tradotta e attestante la relazione di parentela con la persona che si vuole incontrare.
Durata
Il permesso permanente ha una validità prolungata nel tempo.
I permessi ordinario e straordinario sono validi per una sola visita.
A chi rivolgersi
Ufficio per il pubblico (Front Office) della Procura della Repubblica – presso il Tribunale di Como
Documentazione richiesta
Il permesso si richiede compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como - ufficio per il pubblico.
Nel caso in cui il richiedente sia coniuge o convivente del soggetto detenuto, alla domanda dovranno essere allegati:
- la fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente (se si tratta di cittadino straniero extracomunitario copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d’ingresso in corso di validità)
- certificato di stato di famiglia o residenza, ovvero autocertificazione dello stato di convivenza con la persona detenuta
In caso il richiedente non sia parente o convivente del soggetto detenuto, alla domanda dovranno essere allegati:
- la fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente (se si tratta di cittadino straniero extracomunitario copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d’ingresso in corso di validità)
Costi
Non è previsto alcun costo.
Tempi
Generalmente il permesso viene rilasciato entro 3 giorni dalla richiesta, ma il tempo necessario per il rilascio può variare, in quanto è legato all’approvazione dello stesso da parte del magistrato competente.
Modulistica
- Mod. 6 Modello per la richiesta di permessi di colloquio con i detenuti
- Mod. 6-A TRADUZIONE in lingua INGLESE del Modello per la richiesta di permessi di colloquio con i detenuti
- Mod. 6-B TRADUZIONE in lingua ARABA del Modello per la richiesta di permessi di colloquio con i detenuti
- Mod. 6-C TRADUZIONE in lingua TEDESCA del Modello per la richiesta di permessi di colloquio con i detenuti
- Mod. 6-D TRADUZIONE in lingua FRANCESE del Modello per la richiesta di permessi di colloquio con i detenuti
- Mod. 6-E TRADUZIONE in lingua SPAGNOLA del Modello per la richiesta di permessi di colloquio con i detenuti